Riflessioni notturne sulle mansioni superiori
Le mansioni superiori nel pubblico impiego sono normate dal D.lgs. n. 165/2001 all’art. 52, ultima in ordine di tempo modifica del D.lgs. n. 29/1993, come già modificato dall’art. 25 del D.lgs. n. 80/1998 e dall’art. 15 del D.lgs. n. 387/1998.
Non voglio fare un’analisi completa ed esaustiva della materia ma vorrei esternare ad alcune riflessioni, anche alla luce di quanto avviene nella prassi concreta ad opera dei soliti furbetti.
nell’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 al comma 2 sono specificate le ipotesi consentite per conferire mansioni superiori, va comunque ricordato che è imprescindibile la sussistenza di obiettive esigenze di servizio, che devono essere esplicitamente indicate nell’atto di assegnazione. Inoltre il conferimento può avvenire solo per le mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore senza che sia possibile salti multipli o vere e proprie capriole da a ad c o da b a d per esempio.
Premessi tali requisiti comuni, vengono quindi individuati e descritti analiticamente i due casi in cui è consentito lo svolgimento di mansioni superiori.
Il primo è quello della vacanza del posto in organico, che consente l’assegnazione di mansioni superiori per un periodo non superiore a sei mesi prorogabili a dodici, qualora sia stata avviata la procedura per la copertura dei posti vacanti entro il tempo massimo di novanta giorni dalla data di attribuzione di mansioni superiori il mancato rispetto però di tale termine nel concreto non causa alcun che ne tanto meno inficia l’attribuzione .
E cio perche la legge stessa non ha previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio in caso di inosservanza. E’ ovvio che la suddetta procedura è aperta a tutti gli altri dipendenti di pari qualifica e che non sussiste alcun automatismo per il quale il vincitore debba necessariamente essere il soggetto che ha ricoperto con mansioni superiori il posto vacante.
Il secondo è quello della sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell’assenza, con l’eccezione dell’assenza per ferie.
Le due ipotesi sopra descritte sono tassative e non interpretabili estensivamente, come si ricava dal comma 5, che dispone che l’assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 è nulla. Il comma 5, inoltre, al fine di rafforzare tale carattere di tassatività, prevede la responsabilità erariale del dirigente che ha disposto l’assegnazione al di fuori dei casi consentiti per i conseguenti maggiori oneri.
L’ analisi della disciplina normativa evidenzia in modo chiaro ed inequivocabile come l’assegnazione di mansioni superiori debba avere il carattere dell’eccezionalità, nonché della temporaneità e della provvisorietà, ma nella prassi concreta i rigorosi limiti fissati dalla legge spesso vengono allegramente elusi ed aggirati.
In molti casi il conferimento di mansioni superiori avviene a seguito di un’intesa tra il responsabile di una struttura ed un dipendente, pur difettando le obiettive esigenze di servizio, nonché la vacanza del posto. L’intesa tra responsabile e dipendente contiene anche l’impegno a volte pur mal celato da parte del primo a far superare al secondo la successiva procedura selettiva per la copertura del posto, nella quale gli altri candidati partono in posizione di svantaggio, non potendo servirsi del titolo di aver già ricoperto il posto messo a concorso. L’assegnazione di mansioni superiori diventa quindi la scorciatoia per ottenere la progressione in carriera a danno dei colleghi meno avvezzi a concludere accordi con i responsabili delle strutture.
Tale modo di procedere è veramente grave e contrario ai principi dell’art. 97 della Costituzione, di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione pubblica, poiché il maggior esborso di danaro a favore del dipendente assegnatario di mansioni superiori in assenza dei requisiti previsti dalla legge grava sull’intera collettività. Chi paga non è un capitalista con il proprio danaro, ma un’amministrazione pubblica, il patrimonio della quale noi tutti miriamo a costituire attraverso il pagamento dei tributi che ci vengono imposti. Ne consegue che ogni eccesso ed ogni abuso nel conferimento di mansioni superiori costituisce un’indebita spesa perpetrata a carico dei cittadini.
Le mansioni superiori nel pubblico impiego sono normate dal D.lgs. n. 165/2001 all’art. 52, ultima in ordine di tempo modifica del D.lgs. n. 29/1993, come già modificato dall’art. 25 del D.lgs. n. 80/1998 e dall’art. 15 del D.lgs. n. 387/1998.
Non voglio fare un’analisi completa ed esaustiva della materia ma vorrei esternare ad alcune riflessioni, anche alla luce di quanto avviene nella prassi concreta ad opera dei soliti furbetti.
nell’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 al comma 2 sono specificate le ipotesi consentite per conferire mansioni superiori, va comunque ricordato che è imprescindibile la sussistenza di obiettive esigenze di servizio, che devono essere esplicitamente indicate nell’atto di assegnazione. Inoltre il conferimento può avvenire solo per le mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore senza che sia possibile salti multipli o vere e proprie capriole da a ad c o da b a d per esempio.
Premessi tali requisiti comuni, vengono quindi individuati e descritti analiticamente i due casi in cui è consentito lo svolgimento di mansioni superiori.
Il primo è quello della vacanza del posto in organico, che consente l’assegnazione di mansioni superiori per un periodo non superiore a sei mesi prorogabili a dodici, qualora sia stata avviata la procedura per la copertura dei posti vacanti entro il tempo massimo di novanta giorni dalla data di attribuzione di mansioni superiori il mancato rispetto però di tale termine nel concreto non causa alcun che ne tanto meno inficia l’attribuzione .
E cio perche la legge stessa non ha previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio in caso di inosservanza. E’ ovvio che la suddetta procedura è aperta a tutti gli altri dipendenti di pari qualifica e che non sussiste alcun automatismo per il quale il vincitore debba necessariamente essere il soggetto che ha ricoperto con mansioni superiori il posto vacante.
Il secondo è quello della sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell’assenza, con l’eccezione dell’assenza per ferie.
Le due ipotesi sopra descritte sono tassative e non interpretabili estensivamente, come si ricava dal comma 5, che dispone che l’assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 è nulla. Il comma 5, inoltre, al fine di rafforzare tale carattere di tassatività, prevede la responsabilità erariale del dirigente che ha disposto l’assegnazione al di fuori dei casi consentiti per i conseguenti maggiori oneri.
L’ analisi della disciplina normativa evidenzia in modo chiaro ed inequivocabile come l’assegnazione di mansioni superiori debba avere il carattere dell’eccezionalità, nonché della temporaneità e della provvisorietà, ma nella prassi concreta i rigorosi limiti fissati dalla legge spesso vengono allegramente elusi ed aggirati.
In molti casi il conferimento di mansioni superiori avviene a seguito di un’intesa tra il responsabile di una struttura ed un dipendente, pur difettando le obiettive esigenze di servizio, nonché la vacanza del posto. L’intesa tra responsabile e dipendente contiene anche l’impegno a volte pur mal celato da parte del primo a far superare al secondo la successiva procedura selettiva per la copertura del posto, nella quale gli altri candidati partono in posizione di svantaggio, non potendo servirsi del titolo di aver già ricoperto il posto messo a concorso. L’assegnazione di mansioni superiori diventa quindi la scorciatoia per ottenere la progressione in carriera a danno dei colleghi meno avvezzi a concludere accordi con i responsabili delle strutture.
Tale modo di procedere è veramente grave e contrario ai principi dell’art. 97 della Costituzione, di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione pubblica, poiché il maggior esborso di danaro a favore del dipendente assegnatario di mansioni superiori in assenza dei requisiti previsti dalla legge grava sull’intera collettività. Chi paga non è un capitalista con il proprio danaro, ma un’amministrazione pubblica, il patrimonio della quale noi tutti miriamo a costituire attraverso il pagamento dei tributi che ci vengono imposti. Ne consegue che ogni eccesso ed ogni abuso nel conferimento di mansioni superiori costituisce un’indebita spesa perpetrata a carico dei cittadini.
7 commenti:
Ciao, Donato.
In bocca al lupo per il tuo blog.
Baci
ciao isabella come sempre presente grazie ricambio i baci
l'idea me l'hai data tu
saluti per il tuo 50 e 1/2
Salve Giglio Donato, io sono giorgio da Palermo, mi chiedevo se poteva cortesemente chiarire delle mie curiosita'. o tre domande da farle vado ad elencare: 1)Come si diventa sindacalista e bravo. 2)Le mansioni di un sidacalista ( se cosi si puo' dire). 3) Gli oblighi e le conoscenze culturaliche deve fare e avere un sindacalista. Sono un ragazzo di 27 anni e non mi sono mai, pul troppo interessato ne di sindacati ne di sindacalisti e la cosa mi interessa molto in questo periodo della mia vita. Mi stavo scordando di domandarle anche : 4) cosa si aspetta un lavoratore dal suo sindacato e dal suo sindacalista?
Ringraziandola in anticipo le porgo i miei piu' cordiali saluti Giorgio da Palermo. grazie ancora.
Caro Giorgio o chiunque tu sia francamente non riesco a capire se le tue sono richieste vere o se sei qualcuno che vuole ironizzare
Pur tutta via ti voglio dedicare qualche minuto.
Sindacalista lo si diventa facendo il sindacalista
Bravo non lo so perche ritengo di non esserlo nemmeno io
Il sindacalista è in breve una sorta di rappresentante che dovrebbe conoscere le norme contrattuali e dovrebbe interfacciarsi col datore di lavoro per farle rispettare
Obblighi sono solamente di carattere morale ma ti assicuro che non è poca COSA, la cultura non è richiesta purtroppo, ma è sempre gradita
Io per esempio pur avendo i miei studi nel lontano 1988 giovanissimo fui preso per mano dal mio mentore è guidato per diverso tempo poiche non esiste una laurea in sindacalismo.
Una cosa è certa che se si fa il sindacalista onestamente al di la se vinci o meno la singola battaglia sindacale nel tempo avrai un gran numero di amici ma anche di nemici
Se lo fai con disonestà potrai vincere tutte le battaglie in poco tempo sarai schifato da tutti
Grazie per avermi chiarito le idee. No, non sono il tipo che ironizza, anzi forse troppo serio in alcuni casi.La mia curiosita' nasce da un fatto che sto vivendo,...Ho trovato lavoro in una soceta composta da due soci che a 5 dipendenti e 25 affiliati. Nulla di strano sino a qui.. no che un bel giorno il figlio di uno dei due soci decide di voler diventare (per ore solo un ipotesi perche' il tutto avvera' con una votazione)il sindacalista dei 25 affiliati... Avendo le stesse mansioni del padre quindi dirigere la baracca. Ora mi chiedo "(e cosi si rende chiaro il motivo della mia domanda)" come può mai diventare sindacalista degli affiliati e fare i loro interessi se gia deve guardare e bene quelli suoi di suo padre e del socio? ora le ho chiarito il senzo della domanda. La ringrazio del chiarimento anche se penso che è molto complicato spiegare tutto un sistema e un ideologgia in poche rige,cmq è stato molto chiaro.Vorrei che mi rispondesse a questa domanda per aver chiaro il quadro che si prospetta.Naturalmente so e tengo conto che le informazioni sono poche,ma un idea se la sarà fatta grazie mille giorgio da palermo
oibo!!!!!! questa si che è bella
a parte qualche incongruenza( non resco a capire che cosa intendi per affiliati) certo che il padrone che fa il sindacalista dei dipendenti non si era mai visto!!!!
e il classico stare con il piede in due scarpe
in altri tepi si srebbe detto che si tenta di costruire un sindacato " Giallo" ovvero venduto al padrone, operazione punita dalla legge.
non mi convince la votazione che di solito avviene per l'elezione del rappresentante unitario dei lavoratori (RSU) ognuno poi è libero di iscriversi a qualsiasi sindacato e puo benissimo diventare rappresentante aziendale del sindacato con la semplice nomina da parte del segretario territoriale
Perche non:)
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